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D.Lvo 31/03/1998 n. 112c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attivita' certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico. f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti: a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o piu' camere; b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali; c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale; 3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie: a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali; c) la determinazione delle modalita' per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. CAPO VIII FIERE E MERCATI, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO Art. 39. Definizioni 1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le attivita' non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralita' di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attivita' di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresi' ricomprese le attivita' concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio. Art. 40. Funzioni e compiti conservati allo Stato 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio; b) le esposizioni universali; c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rile vanza internazionale; d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale; e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616..Art. 41. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40. 2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti: b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interes sati; c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche; d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio; f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario; g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento. 4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e). 5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b). Art. 42. Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni. 2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. CAPO IX TURISMO Art. 43. Definizioni 1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", cosi' come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attivita' pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalita', a favore delle imprese turistiche. Art. 44. Funzioni e compiti conservati allo Stato Sono conservate allo Stato: a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema.turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' approvato il predetto documento contenente le linee guida; b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali; c) il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo. . Conferimento di funzioni alle regioni 1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44. Art. 46. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppresso il secondo periodo. 3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva; b) e' abrogato l'articolo 123. 4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n. 65. 6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni: a) legge 15 maggio 1986, n. 192; b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217. 7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attivita' di spettacolo viaggiante. CAPO DISPOSIZIONI COMUNI Art. 47 Funzioni e compiti conservati allo Stato 1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, e' conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore. 2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche. dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive. Art. 48. Conferimento di funzioni alle regioni 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative: a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda; b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83; c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali; e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turisticoalberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto- legge n. 251 del 1981; g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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